Tutto da rifare se l’amministratore è nominato dall’assemblea ma non viene indicato il relativo compenso
Decisivo il riferimento al diritto alla informazione preventiva dei condòmini, diritto che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività di gestione dell’immobile
Nulla la delibera che nomina l’amministratore condominiale senza però indicarne il compenso. Nessun dubbio per i giudici (sentenza del 12 novembre 2024 del Tribunale di Latina), i quali hanno accolto l’istanza con cui un condòmino ha contestato il provvedimento adottato dall’assemblea. In sostanza, in sede di delibera assembleare non è stato indicato il compenso richiesto dall’amministratore, né sono emersi atti, quali lettere di convocazione o comunque comunicazioni riportanti il compenso dovuto all’amministratore, richiamate o allegate al verbale. Decisivo, secondo i giudici, il riferimento al diritto alla informazione preventiva dei condòmini, diritto che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività di gestione dell’immobile. In questa ottica, quindi, la mancata analitica e specifica predeterminazione del compenso dell’amministratore prima della sua nomina rende nulla non solo la delibera di nomina nella parte in cui non prevede il compenso ma travolge anche la esistenza stessa della delibera nella parte in cui manifesta la volontà della maggioranza, prevista dalla legge, di nominare lo specifico professionista. Necessario, poi, tenere a mente che l’amministratore è tenuto a specificare la misura del compenso richiesto al momento della nomina, dandone atto a verbale. In caso contrario, la deliberazione deve ritenersi nulla. E, per la legittimità della nomina, non è sufficiente fare riferimento al compenso pagato nella precedente gestione e indicato nel consuntivo portato all’approvazione dell’assemblea. Ciò perché, al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall’assemblea, che contenga, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto del documento stesso, l’elemento essenziale della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. Quindi, è possibile che il verbale assembleare abbia in allegato e richiami espressamente il preventivo di spesa, che a sua volta indichi in modo analitico le singole voci di spesa di cui consta il compenso. In caso contrario, la delibera è nulla e tale nullità non può considerarsi sanata neppure con una lettera inviata ai condòmini dal nominato amministratore e, quindi, successiva alla delibera di nomina.