Obbligazioni uniche ma con pagamento rateizzabile: vige la prescrizione decennale

La prescrizione quinquennale è prevista per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, anche perché tale prescrizione si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo e quindi non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale

Obbligazioni uniche ma con pagamento rateizzabile: vige la prescrizione decennale

Alle obbligazioni uniche, benché il pagamento sia eseguibile in forma rateizzata, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione non già il termine quinquennale.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 24183 del 28 luglio 2026 della Cassazione), i quali, alla luce dello specifico contenzioso sorto in Abruzzo, aggiungono che costituisce obbligazione unica, per la quale opera il termine ordinario decennale di prescrizione, l’obbligazione finalizzata al rimborso dei costi anticipati dal Comune di L’Aquila per l’erogazione del riscaldamento e dell’acqua calda di cui abbiano fruito gli assegnatari degli alloggi nell’ambito dell’iniziativa denominata ‘Progetto C.A.S.E.’.
Protagonista della vicenda è un uomo che riesce ad ottenere in concessione gratuita uno dei quattromila alloggi di emergenza realizzati – nell’ambito dell’iniziativa denominata ‘Progetto C.A.S.E.’ – a seguito del sisma che il 6 aprile del 2009 ebbe a colpire la città di L’Aquila.
Successivamente, il Comune di L’Aquila, subentrato nella proprietà degli alloggi, unico intestatario delle utenze relative alla fornitura di gas, elettricità ed acqua potabile, determina, all’esito delle operazioni di contabilizzazione e riparto, in ben 5mila e 275 euro la quota dovuta dall’uomo per i consumi riferiti a riscaldamento ed acqua calda, limitatamente al periodo aprile 2010 - marzo 2013 e ne chiede invano il pagamento. Al Comune di L’Aquila, quindi, non resta che una strada: l’ingiunzione di pagamento.
L’assegnatario dell’alloggio propone opposizione, eccependo la prescrizione, biennale ovvero quinquennale, della pretesa avanzata dal Comune. E tale opposizione viene ritenuta legittima dai giudici di merito, alla luce della applicabile prescrizione quinquennale.
In particolare, in secondo grado, viene chiarito che il tema della prescrizione è strettamente dipendente dalla natura della prestazione e che si è, nel caso specifico, al cospetto di una prestazione di natura periodica e di durata, derivante, in forma mediata, dal rapporto di somministrazione in essere tra il Comune di L’Aquila e i singoli soggetti erogatori dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, ovvero che si è al cospetto di prestazioni svolte periodicamente, ad intervalli regolari.
Di conseguenza, nella specifica vicenda, l’obiezione sollevata dall’assegnatario dell’alloggio è legittima, secondo il giudice d’Appello, poiché tra il giorno del sollecito di pagamento e la notifica dell’ingiunzione è decorso il lasso temporale di cinque anni.
In Cassazione, però, il Comune di L’Aquila deduce che è da applicare il termine decennale di prescrizione. E questa tesi viene ritenuta corretta dai magistrati, i quali partono da un dato: i contratti di erogazione delle utenze sono intercorsi direttamente tra il Comune di L’Aquila e i vari fornitori. Ciò detto, va esclusa la prefigurazione in termini di periodicità nell’adempimento dell’obbligazione incombente sull’assegnatario di alloggio ricompreso nel ‘Progetto C.A.S.E.’ e finalizzata al rimborso delle spese vive anticipate dall’ente proprietario.
Alla luce del parametro della natura della prestazione, va disatteso l’assunto, accolto erroneamente in Appello, secondo cui la natura periodica e di durata della prestazione deriva, in forma mediata, dal rapporto di somministrazione in essere tra il Comune di L’Aquila e i singoli soggetti erogatori.
Peraltro, vanno condivisi e recepiti gli ulteriori rilievi del Comune, secondo cui l’obbligazione gravante sull’assegnatario dell’alloggio, obbligazione finalizzata al rimborso dei costi anticipati dal Comune e correlati alle erogazioni per riscaldamento ed acqua calda di cui il medesimo assegnatario ha fruito, costituisce un’obbligazione unica, atteso che la periodicità che connota il rapporto intercorrente tra il Comune e gli enti gestori dei servizi non può essere traslata nel rapporto intercorrente tra il Comune ed i singoli assegnatari degli alloggi, poiché si tratta, evidentemente, di rapporti distinti.
Significativa anche l’ulteriore puntualizzazione del Comune secondo cui la trasmissione dei bollettini postali di pagamento è stata effettuata al solo scopo di consentire all’assegnatario il graduale rientro dalla propria esposizione.
In questo quadro non può operare la prescrizione quinquennale prevista per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, anche perché tale prescrizione si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo e quindi non è applicabile alle prestazioni derivanti – è, propriamente, il caso in esame – da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale.

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