Legittimo lo stop allo studio dentistico nel palazzo

Decisivo il riferimento al regolamento condominiale, laddove vieta in modo assoluto di destinare gli alloggi e i locali ad uno ufficio pubblico, di sanatorio, di gabinetto di cura e ambulatorio per malattie infettive e contagiose

Legittimo lo stop allo studio dentistico nel palazzo

Legittimo lo stop all’ipotesi di uno studio dentistico nello stabile. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 14759 del 18 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno posto la parola ‘fine’ al contenzioso sorto in quel di Roma.
Decisivo, nella vicenda in esame, il riferimento al regolamento condominiale, laddove sancisce che “è vietato in modo assoluto di destinare gli alloggi e i locali ad uno ufficio pubblico, di sanatorio, di gabinetto di cura e ambulatorio per malattie infettive e contagiose e a qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condòmini e sia contrario all’igiene e al decoro dell’edificio”.
A legittimare la delibera che ha bloccato il possibile insediamento dello studio dentistico è una semplice considerazione: Codice Civile alla mano, le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condòmino, quali risultano dagli atti di acquisto, ma in questa vicenda si è accertato che dall’atto di compravendita dell’immobile risulta l’acquisto di un immobile adibito a civile abitazione e che nel medesimo atto di acquisto il nuovo proprietario ha dichiarato di essere a conoscenza del regolamento condominiale, il che vale a delimitare il bene oggetto dell’impegno traslativo come gravato dal divieto di destinazione a gabinetto di cura.
In generale, comunque, la condivisa esigenza di chiarezza e di univocità che devono rivelare i divieti ed i limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condòmini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerente con la loro natura di servitù reciproche, comporta che il contenuto e la portata di detti divieti e limiti vengano determinati fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate. E il Codice Civile, allorché prescrive di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.
Corretta, quindi, tornando alla vicenda in esame, l’interpretazione in ordine al divieto, dettato dal regolamento condominiale, di destinare le unità immobiliari a gabinetto di cura e ambulatorio per malattie infettive e contagioso, come preclusivo sia dei gabinetti di cura, espressione nella quale rientrano secondo comune accezione gli studi odontoiatrici, sia degli ambulatori per malattie infettive e contagiose.

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