Lavori edili: l’eccezione di inadempimento non rende inesigibile il corrispettivo
In generale, il corrispettivo è dovuto alle scadenze contrattuali o, in difetto, al momento dell’accettazione dell’opera
In materia di appalto privato, il corrispettivo è dovuto alle scadenze contrattuali o, in difetto, al momento dell’accettazione dell’opera, da cui, poi, decorrono per l’appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli.
Questo il punto fermo ribadito dai giudici (ordinanza numero 25704 del 22 settembre 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo al saldo per alcuni lavori edili, aggiungono che l’eccezione di inadempimento opposta dal committente che abbia riscontrato vizi dell’opera non rende inesigibile l’intero corrispettivo. Difatti, tale eccezione opera nei limiti del corrispondente importo, sicché, operata la compensazione fra i reciproci crediti, per la parte residua il committente resta tenuto al pagamento e ai relativi interessi di mora, salvo che la sospensione dell’intero si giustifichi alla stregua del canone di proporzionalità e di buonafede posto dal Codice Civile in merito all’eccezione di inadempimento a fronte di contratti con prestazioni corrispettive.
Ad aprire il fronte giudiziario è, nella specifica vicenda, un imprenditore individuale che chiede quasi 123mila euro a titolo di corrispettivo di opere edili e forniture eseguite in appalto per una società, che, a sua volta, propone opposizione, deducendo vizi e difetti delle opere e l’inesatto adempimento dell’appaltatore e chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno, anche per il lucro cessante da ritardata consegna.
Tra primo e secondo grado, l’esito giudiziario è sfavorevole alla società, obbligata, in sostanza, a pagare quasi 63mila euro.
A porre in discussione tale decisione provvedono i magistrati di Cassazione, i quali ritengono necessario un Appello bis per accertare se e in quale misura la sospensione del saldo fosse proporzionata e conforme a buonafede e, per la parte che non risulti giustificata, da quale momento gli interessi siano dovuti, alla luce della eccezione di inadempimento opposta dalla società committente.
Cambiando fronte, poi, i magistrati di Cassazione chiariscono che l’obbligazione dell’appaltatrice al risarcimento del danno per il minor valore dell’opera affetta da vizi costituisce debito di valore, sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione monetaria fino alla liquidazione, oltre agli interessi secondo il criterio proprio delle obbligazioni di valore. In tal senso depone la distinzione tra il corrispettivo dell’appaltatore, debito di valuta, e la somma dovuta al committente per l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, debito di valore. La rivalutazione decorre dal momento in cui il danno si è prodotto, cioè dall’esecuzione delle opere viziate, e non dalla costituzione in mora, che per i debiti di valore è irrilevante. Anche in questa ottica, quindi, è necessario un Appello bis.