In Appello cancellato il decreto di rigetto della domanda di fallimento: necessario che il provvedimento arrivi entro un anno dalla cancellazione della società
Irrilevante, invece, la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il termine annuale

Legge fallimentare alla mano, la regola secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l’anno dalla cancellazione della società dal ‘Registro delle imprese’ è comunque rispettata laddove il decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell’anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 10775 del 24 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una società a capitale ridotto, già cancellata dal ‘Registro delle imprese ‘ e oggetto di istanze di fallimento da parte di diversi creditori.
La società è stata dichiarata fallita, ma questa decisione è stata ribaltata, a fronte, secondo i giudici d’Appello, del superamento del termine annuale per la dichiarazione di fallimento.
Ulteriore ribaltamento, però, in Cassazione. Per i giudici di terzo grado, difatti, a fronte dell’istanza presentata dai creditori, bisogna tenere presente che la sentenza dichiarativa di fallimento deve intervenire entro l’anno successivo alla cancellazione della società dal ‘Registro delle imprese’, individuando, la norma, un termine all’ultrattività della società insolvente ai fini della dichiarazione di fallimento. Ove, poi, il ricorso o la richiesta venga rigettata dal Tribunale, il termine si computa in relazione al successivo decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo e rimetta gli atti al Tribunale per i provvedimenti conseguenti.
Non travalicabile – quale che sia l’esito del procedimento davanti al Tribunale – il termine annuale, che attua un bilanciamento tra il principio dell’affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni nel registro dell’imprese e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell’imprenditore.
Il termine stabilito nella legge fallimentare costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento, svolgendo la funzione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l’affidamento dei terzi (altrimenti esposti illimitatamente al pericolo di revocatorie), ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore. Tale conclusione trova conferma nella norma, secondo cui, in caso di vittorioso gravame contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento, il termine si computa con riferimento al decreto della corte di appello che ha accolto il reclamo.
Laddove, pertanto, a ridosso della scadenza del termine annuale, il Tribunale dovesse rigettare con decreto la domanda di fallimento del debitore, l’eventuale decreto della Corte di Appello di riforma di tale decreto, per giovare al creditore, dovrebbe intervenire entro la scadenza del medesimo termine. È, infatti, con il decreto della Corte di Appello di accoglimento del reclamo che si cristallizzano i fatti costitutivi ai fini della dichiarazione di fallimento, rendendo irrilevante attendere, sotto questo profilo, la successiva pronuncia del Tribunale.
Ove, invece, la decisione della Corte di Appello intervenga oltre detto termine, il giudice che procede deve, anche di ufficio, rilevare tale circostanza e, in fase di gravame, deve dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.
Resta, in questo caso, a carico del creditore il rischio della durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Tirando le somme, il bilanciamento tra l’interesse del creditore alla dichiarazione di fallimento del debitore insolvente e quello del debitore e dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche è stato operato dal legislatore, nella misura in cui ha previsto l’ultrattività annuale della società dopo la cancellazione ai fini della dichiarazione di fallimento, termine entro il quale deve intervenire la dichiarazione di fallimento ovvero – in caso di rigetto dell’istanza di fallimento – il decreto della Corte di Appello che disponga la dichiarazione coatta. In quest’ultimo caso, la sentenza dichiarativa di fallimento può intervenire oltre l’anno dalla cancellazione, purché il decreto – che in accoglimento del reclamo accerta i presupposti della dichiarazione di fallimento – intervenga entro il termine annuale.