Divieto temporaneo di espulsione: riguarda anche il soggetto convivente con la madre di un neonato
Fondamentale vi siano anche i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato

Il divieto temporaneo di espulsione dello straniero dall’Italia va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al soggetto convivente della madre di un neonato e che abbia riconosciuto il figlio. Necessario, però, che vi siano anche i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 16079 del 16 giugno 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò accolto le obiezioni sollevate da un cittadino del Perù che, destinatario di un decreto di espulsione, si era visto negare la possibilità di rimanere in Italia, pur avendo egli sostenuto di essere divenuto padre di un bambino nato nel mese di dicembre 2022 dalla sua convivente, che aveva raggiunto nel mese di febbraio 2022 e con la quale, a suo dire, conviveva insieme al figlio neonato e all’altro figlio più grande nato dalla coppia.
Per il Giudice di pace, però, la pretesa avanzata dallo straniero è priva di fondamento, mancando la certificazione anagrafica dello stato di famiglia, rilevante ai fini della prova della convivenza e del coniugio con la madre del minore, e avendo il bambino più di sei mesi. Senza dimenticare, poi, sempre secondo il Giudice di pace, che anche la compagna dello straniero era divenuta priva di un valido titolo di soggiorno, avendo ottenuto un ‘permesso’ oramai scaduto con il raggiungimento dei sei mesi di età del figlio.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, secondo i quali, difatti, non può escludersi la rilevanza del rapporto di convivenza, se connotato, come pare nella vicenda in esame, da stabilità e serietà, poiché, in questo caso, accanto al legame di coppia, con assunzione spontanea di obblighi di assistenza morale e materiale reciproca, sorge, in presenza di figli, il legame genitoriale, che coinvolge genitori e figli, è fonte di diritti e doveri direttamente derivanti dalla legge ed è, a livello normativo, nei primi momenti della sua formazione.
Logico, quindi, riconoscere il divieto temporaneo di espulsione anche per il convivente more uxorio della donna che abbia appena partorito un neonato di età inferiore ai sei mesi, trattandosi di disposizione volta a tutelare sia pure temporaneamente il nucleo familiare in formazione a seguito della nascita del bambino, ove il rapporto tra genitori e tra genitori e figlio, nell’esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali, non si differenzia da quello esistente tra genitori coniugati e tra genitori coniugati e figlio. E ciò anche ragionando nell’ottica della tutela prevista per il nucleo familiare in formazione composto da genitori conviventi, anche se non sposati, e da un figlio appena nato, poiché il rapporto tra genitore e figlio non può essere discriminato per il solo fatto che il figlio sia nato fuori del matrimonio.