Confermata la multa per Poste Italiane per una pratica commerciale scorretta

Ai consumatori sono state fornite informazioni incomplete riguardo al prodotto. Omesso anche di dare ai consumatori, anche successivamente alla diffusione dei messaggi, le informazioni necessarie per monitorare il soddisfacimento delle condizioni previste per ottenere il tasso di remunerazione del 4%

Confermata la multa per Poste Italiane per una pratica commerciale scorretta

Consumatori ‘presi all’amo’ da Poste Italiane s.p.a.. Questo il parere dell’Antitrust, che ha perciò inflitto, nel 2013, una multa di 250mila euro alla società. E questa è anche la posizione dei giudici (sentenza 8610 del 29 ottobre 2024 del Consiglio di Stato), i quali hanno ribadito la legittimità del provvedimento adottato dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il procedimento ha riguardato, nello specifico, il comportamento posto in essere da Poste, tra dicembre 2011 e marzo 2012, nel corso della campagna pubblicitaria per la promozione denominata “PROMO 4%”, che prevedeva la possibilità di ottenere, a determinate condizioni, il tasso di remunerazione del 4% sulle somme depositate sulle varie tipologie di conti correnti offerti da Poste. A giudizio dell’Antitrust, Poste ha fornito ai consumatori informazioni incomplete riguardo al prodotto e ha omesso di fornire ai consumatori, anche successivamente alla diffusione dei messaggi, le informazioni necessarie per monitorare il soddisfacimento delle condizioni previste per ottenere il tasso di remunerazione del 4%. Con riguardo al primo profilo, secondo l’Antitrust, i messaggi pubblicitari omettono di specificare che la remunerazione del 4%, alla quale è stata data assoluta enfasi, è in realtà riconosciuta con importanti limitazioni e in via subordinata al rispetto di complesse condizioni, in quanto il tasso del 4% è corrisposto: per i nuovi correntisti, solo sulle giacenze giornaliere superiori a 3mila euro, e per coloro che già detengono un conto di Poste solo per incrementi delle giacenze giornaliere superiori di 3mila euro rispetto alla giacenza media rilevata a fine novembre 2011; solo se il conto corrente è in essere al 31 dicembre 2012; solo se sono rispettate numerose e complesse condizioni, collegate al mantenimento di giacenze medie sul conto corrente in periodi specificati (marzo 2012 e novembre 2012) anche rispetto a giacenze medie storiche e relative ad altri prodotti di Poste Italiane detenuti dal cliente. Inoltre, nei messaggi diffusi da Poste non viene neppure richiamata l’esistenza di tali rilevanti, peculiari e complesse limitazioni che caratterizzano l’offerta, dando invece esclusiva enfasi al tasso di interesse del 4% e rinviando ad altre fonti informative per conoscere le condizioni per beneficiare di tale tasso. Quanto al secondo profilo, dagli atti non emerge, secondo l’Antitrust, che Poste Italiane abbia messo a disposizione dei consumatori fonti informative idonee a chiarire al consumatore medio, in modo attendibile, il significato delle complesse condizioni alla base della promozione. In ogni caso, anche ove il consumatore avesse compreso appieno le caratteristiche della promozione, gli strumenti informativi forniti da Poste successivamente all’apertura di un nuovo conto ‘Bancoposta’ o all’immissione di nuova liquidità in un conto esistente, con l’intenzione di beneficiare del tasso del 4%, non appaiono adeguati in relazione alla necessità di verificare il soddisfacimento delle condizioni per beneficiare della promozione. Per i giudici è legittima la linea seguita dall’Antitrust, che ha tenuto in considerazione anche la natura del mezzo di diffusione del messaggio ed i limiti di spazio propri di quest’ultimo. Nello specifico, si è dato atto dei contenuti del messaggio pubblicitario contestato e dei canali di comunicazioni utilizzati per trasmetterlo, specificando che ‘Poste Italiane’ ha effettuato, nell’arco temporale dicembre 2011-marzo 2012, un’ampia campagna pubblicitaria, con messaggi diffusi tramite stampa quotidiana, radio comunicati, affissioni, utilizzo di automobili aziendali, locandine presso uffici postali, canali on line (banner, video su Youtube, WebTV del circuito interno di uffici postali, video inserito negli ATM, post su Facebook). Allo stesso tempo, il provvedimento emesso dall’Antitrust evidenzia che gli elementi di specificità della promozione reclamizzata non sono chiariti nei messaggi pubblicitari in modo adeguato, neppure nei loro elementi più semplici e immediatamente comprensibili e afferma il rinvio nei messaggi ad altre e più ricche fonti informative, rappresentate nello specifico dal sito internet di Poste e dai fogli informativi, non può ritenersi sufficiente ad escludere la portata decettiva dei messaggi. Difatti, pur tenuto conto delle restrizioni imposte dai mezzi di comunicazione utilizzati, le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata devono essere fornite contestualmente, potendo il rinvio ad altra fonte servire, al più, ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscrivere e ridimensionare la portata di vanti suscettibili di ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi derivanti dall’adesione all’offerta stessa. In ogni caso, nella comunicazione pubblicitaria, occorre considerare che alcuni mezzi di comunicazione sono incompatibili con la descrizione prestazionale di specifiche caratteristiche e condizioni economiche di offerte molto complesse. In sostanza, l’Antitrust ha tenuto presenti le restrizioni imposte dai mezzi di comunicazione utilizzati nonché ha considerato il rinvio dei messaggi pubblicitari alle più estese informazioni pubblicate sul sito web di Poste, ed ha ritenuto, correttamente secondo i giudici, che tali circostanze non fossero idonee ad elidere la portata decettiva della pratica commerciale. Respinta, invece, la tesi proposta da Poste, tesi secondo cui si dovrebbe valorizzare la natura promozionale del messaggio pubblicitario il cui proprium è quello di avvicinare la clientela e che per sua natura non può contenere tutte le informazioni rilevanti, segnatamente laddove abbia ad oggetto prodotti finanziari di per sé caratterizzati da complessità. Fermo restando che il messaggio pubblicitario ha la funzione di reclamizzare un prodotto o un servizio e non deve sempre necessariamente contenere tutte le informazioni in ordine al contratto che il consumatore andrà eventualmente a concludere, correttamente, secondo i giudici, l’’Antitrust’ ha evidenziato che il messaggio medesimo non può contenere omissioni tali da ingenerare nel consumatore specifiche aspettative in merito all’entità dei vantaggi che non corrispondono alle effettive condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta stessa. Né può rilevare la circostanza per cui le condizioni dell’offerta sarebbero state esplicitate nella modulistica contrattuale e in sede di consulenza fornita ai consumatori dal personale di Poste. Tali circostanze di per sé non sono idonee a rimediare ad una ingannevolezza della pratica commerciale perché, secondo i giudici, ciò che rileva è che l’omissione delle informazioni rilevanti presenti nel messaggio pubblicitario induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Nel caso specifico, l’Antitrust ha accertato la portata decettiva del messaggio che non contiene nemmeno gli elementi più semplici e immediatamente comprensibili del prodotto reclamizzato. Peraltro, i presupposti in presenza dei quali il consumatore può beneficiare del tasso del 4% non solo dipendono da condizioni che non sono di immediata comprensione per un consumatore medio ma non sono nemmeno facilmente monitorabili né ex anteex post. Difatti, l’Antitrust ha evidenziato che gli strumenti informativi forniti da Poste successivamente all’apertura di un nuovo conto Bancoposta o all’immissione di nuova liquidità in un conto esistente, con l’intenzione di beneficiare del tasso del 4%, non appaiono adeguati in relazione alla necessità di verificare il soddisfacimento delle condizioni per beneficiare della promozione. Significativa, in tal senso, anche l’assenza di un calcolatore reso disponibile alla clientela. Evidente, in conclusione, l’assenza di chiarezza da parte di Poste e l’assenza di accessibilità alle informazioni da parte dei consumatori.

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