Accesso ad uno strumento alternativo di regolazione della crisi: chiarimenti sul termine di presentazione della domanda

Il termine decadenziale, previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’, per la proposizione, da parte del debitore, della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione in pendenza di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato da un creditore, deve essere individuato nella prima udienza

Accesso ad uno strumento alternativo di regolazione della crisi: chiarimenti sul termine di presentazione della domanda

In tema di accesso ad uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che la normativa del 2019 individua, a pena di decadenza, nella prima udienza, va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte nel 2024, con riferimento all’udienza regolarmente fissata entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, nell’ambito del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, anche se a tale udienza il giudice si sia limitato a disporre un rinvio.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 26893 del 15 ottobre 2026 della Cassazione), i quali, ampliando l’orizzonte, aggiungono che il termine decadenziale, previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’, per la proposizione, da parte del debitore, della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione in pendenza di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato da un creditore, deve essere individuato nella prima udienza, da intendersi come la prima udienza regolarmente tenuta, anche se in essa il giudice si limiti a disporre un rinvio, restando irrilevanti, ai fini della tempestività della domanda del debitore, i successivi rinvii e gli eventuali interventi di altri creditori.
Tale disciplina, che persegue l’esigenza di evitare iniziative tardive del debitore idonee a rallentare il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non è manifestamente irragionevole né lesiva dei principi fissati a livello costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore processuale il fissare un termine perentorio che, pur riconoscendo la priorità della domanda del debitore, ne condizioni l’esercizio al rispetto di un dovere di tempestività.
Analizzando la specifica vicenda, in premessa viene rilevato che, effettivamente, il ricorso per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi è stato presentato solo il 14 gennaio 2025, cioè il giorno prima dell’udienza del 15 gennaio, ma l’udienza precedente, fissata su istanza dell’originario creditore, si era tenuta il 6 novembre 2024.
Rilevante l’ordine cronologico dei fatti: istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice il 27 settembre 2024 da parte del creditore; udienza fissata al 6 novembre 2024; deposito in tale udienza da parte della società debitrice di assegno circolare per la somma richiesta dall’originario creditore; rinvio dell’udienza al 27 novembre 2024 e suo successivo svolgimento con modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta; atto di intervento del 27 novembre 2024 da parte di numerosi creditori; provvedimento del Tribunale che, a scioglimento della riserva relativa all’udienza del 27 novembre 2024, in presenza delle ulteriori istanze di apertura della liquidazione giudiziale, dispone per l’ulteriore corso del procedimento l’udienza di comparizione del 15 gennaio 2025; atto di intervento in data 8 gennaio 2025 di una creditrice; altro atto di intervento in data 13 gennaio 2025 di due società; ricorso del 14 gennaio 2025 della società debitrice per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, cioè per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione; infine, udienza del 15 gennaio 2025.
Nella specie, quindi, la prima udienza utile, fissata alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, era proprio quella del 6 novembre 2024, a prescindere dalla circostanza che molti dei creditori siano intervenuti successivamente ad essa, con successivi rinvii dell’udienza prima al 27 novembre 2024 (poi tenuta in modalità cartolare) e poi al 15 gennaio 2025.
Non irragionevole, e quindi conforme alla Costituzione, il meccanismo che disciplina il rapporto tra la domanda di liquidazione giudiziale avanzata dai creditori e la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentata dal debitore.
Ad avviso dei magistrati di Cassazione, difatti, proprio la scelta di fondo di dare priorità alla domanda del debitore impone un contemperamento che, se normalmente è affidato all’apprezzamento delle caratteristiche del caso concreto da parte del giudice, nella disposizione in esame è invece determinato in modo rigido dalla legge mediante la fissazione di un termine perentorio. Né la rigidità della disposizione può essere considerata irragionevole, perché l’iniziativa del debitore, per essere rispettosa del dovere di tempestività, dovrebbe normalmente precedere quella dei creditori, sicché non desta scandalo la fissazione di un termine finale per la (pure riconosciuta) priorità della domanda del debitore, qualora questa sia invece una reazione alla più tempestiva azione di un creditore (azione, quest’ultima, che certamente non è arbitraria e pretestuosa, come dimostra proprio il fatto che il debitore si difende proponendo a sua volta uno strumento di regolazione che presuppone, quantomeno, l’effettiva sussistenza di uno stato di crisi).
Non può essere considerata irragionevole l’apparente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il caso opposto in cui sia il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ad essere depositato in pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentato dal debitore. Nella vicenda, infatti, il ricorso del creditore può essere presentato fino alla remissione della causa al collegio per la decisione.
Le due opposte situazioni non sono comparabili, secondo i magistrati di Cassazione, in quanto il ricorso per la liquidazione giudiziale non assume priorità rispetto alla domanda del debitore e può essere preso in considerazione solo previo rigetto di quest’ultima. L’unico vantaggio che si concede al creditore è quello di poter inserire la sua domanda del procedimento unitario avviato dal debitore, invece di doverne attendere l’esito restando all’esterno del procedimento, ma il ricorso del creditore non potrà comunque essere accolto prima dell’esito negativo della domanda di concordato. Viceversa, la domanda presentata dal debitore del procedimento unitario già avviato dal creditore comporta, fin quando ammissibile, un’inversione dell’ordine delle decisioni, tale per cui la domanda presentata dopo (dal debitore) assume priorità rispetto a quella presentata prima (dal creditore).

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