Vizi dell’autocarro scoperti a posteriori: revisione e clausola ‘visto e piaciuto’ non salvano il venditore

In particolare, la clausola ‘visto e piaciuto’ non esonera dalla garanzia per i vizi, ove questi siano stati taciuti in malafede dal venditore

Vizi dell’autocarro scoperti a posteriori: revisione e clausola ‘visto e piaciuto’ non salvano il venditore

Autocarro comprato ma vizi scoperti a posteriori: revisione e clausola ‘visto e piaciuto’ non salvano il venditore. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 27968 del 21 ottobre 2025 della Cassazione), i quali, di conseguenza, accolgono l’istanza del compratore e dichiarano risolto il contratto. Pertanto, il venditore dovrà restituire al compratore quasi 13mila euro.
Scenario della vicenda è la provincia lombarda. Terreno di scontro è la vendita di un autocarro usato. Il compratore, a fronte della revisione effettuata il giorno prima e accettando la clausola ‘visto e piaciuto’, sborsa il prezzo pattuito e si mette al volante del mezzo appena acquistato. Il primo viaggio si rivela però fatale: l’uomo alla guida si accorge di alcuni difetti di marcia. E, una volta arrivato a destinazione, li segnala al venditore. A questo punto, però, arriva la beffa per il nuovo proprietario dell’autocarro: alcune ispezioni consentono di appurare che il veicolo presenta danni nella sua struttura portante, danni risultati non visibili a causa di una verniciatura.
Inevitabile, a fronte della malafede addebitata dal compratore al venditore, l’azione giudiziaria mirata ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dalla parte venditrice. Tale richiesta, respinta in primo grado, viene ritenuta legittima in Appello: così, i giudici di secondo grado dichiarano risolto il contratto di vendita e condannano la parte venditrice a restituire il prezzo, oltre alle spese sostenute per il passaggio di proprietà e per il premio assicurativo, per un importo complessivo che sfiora i 13mila euro.
Inutili le obiezioni sollevate in Cassazione dal venditore e centrate sulla accertata revisione del mezzo e sulla clausola ‘visto e piaciuto’ accettata dal compratore.
Per quanto concerne il primo punto, ossia l’efficacia probatoria di atto pubblico del verbale di revisione del veicolo – revisione effettuata, in questa vicenda, il giorno prima della vendita –, i magistrati condividono la tesi, accolta in Appello, della irrilevanza della circostanza che il veicolo avesse superato la revisione, poiché tale esito positivo risulta smentito da tutte le altre prove assunte. Ciò conferma che il venditore ha effettuato il controllo per conferire al mezzo una parvenza di idoneità al suo utilizzo.
In generale, il certificato di revisione attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge, ma non ha la virtù di accertare in modo assoluto l’assenza di qualsivoglia vizio, che poi, nel caso in esame, risulta essere emerso dopo la consegna del veicolo.
Tirando le somme, i vizi dell’autocarro, scoperti dal compratore, cancellano il valore della revisione effettuata il giorno prima della vendita.
Per quanto concerne il secondo punto, cioè, la clausola ‘visto e piaciuto’, essa non esonera dalla garanzia per i vizi, ove questi siano stati taciuti, come in questa vicenda, in malafede dal venditore e scoperti dopo l’uso della cosa. Rilevante, in questa ottica, la riverniciatura della carrozzeria, riverniciatura utilizzata dal venditore quale strumento di occultamento dei danni presenti nella struttura portante dell’autocarro.

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