Proprietà esclusiva di un bene «presumibilmente condominiale»: i chiarimenti della Cassazione
Il criterio attributivo della proprietà comune può essere superato esclusivamente mediante la prova che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato tramite la produzione di un titolo anteriore all’insorgenza del condominio, ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione
Un condomino citava innanzi al Tribunale competente il condominio, gli eredi dell'originario proprietario e tutti gli altri condomini, affinchè venisse accertato e dichiarato che la striscia del terreno posta nella parte antistante il portico del suo immobile era di sua proprietà esclusiva in quanto pertinenza dell'immobile e, in subordine, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che l'area era di sua proprietà per averla usucapita.
La Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi - ha stabilito che, per affermare la condominialità di un bene, occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari e poi che sussista un titolo contrario alla «presunzione di condominialità», facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.
Nello specifico, è stato chiarito che la situazione di condominio si verifica quando avviene la divisione della proprietà di un edificio con il trasferimento della prima unità immobiliare separabile dall'originale proprietario a un altro soggetto. Questo trasferimento, incluso nel registro condiviso senza specifiche indicazioni sulle parti comuni, diventa opponibile ai terzi dalla data dell'avvenuta formalità, dispensando così il condominio dalla prova del suo diritto. Al contrario – hanno evidenziato i Giudici - spetta al singolo condomino dimostrare la proprietà esclusiva del bene rivendicato.