Portone aperto di giorno e di notte: stop alla delibera

Per i giudici, una tale decisione dell’assemblea si pone in netto contrasto col Codice Civile, in quanto sottrae un bene condominiale alla sua precipua destinazione d’uso

Portone aperto di giorno e di notte: stop alla delibera

Nulla la delibera che impone di tenere sempre aperto, sia di giorno che di notte, il portone d’accesso dello stabile. Questa la decisione dei giudici (sentenza del 4 febbraio 2026 del Tribunale di Tarano) a chiusura del contenzioso sorto in un palazzo in provincia di Taranto.
A dare il ‘la’ al contenzioso è un condòmino, il quale contesta la decisione di non stabilire l’obbligo di tenere chiuso, almeno in alcune fasce orarie, il portone del palazzo. A suo dire è palesemente illegittima la delibera.
Questa visione è condivisa dai giudici, i quali ricordano che, Codice Civile alla mano, il portone di accesso all’edificio in condominio rientra tra le parti comuni del fabbricato e il suo utilizzo soggiace alla norma secondo cui ciascun condòmino ha diritto di fare uso delle parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini il pari uso.
Analizzando la specifica vicenda, però, emerge che, in epoca antecedente all’assemblea, vi era una situazione di fatto che vedeva sempre aperto il portone di accesso all’edificio in condominio, e proprio per questo il condòmino aveva sostenuto, già prima dell’assemblea, che occorresse disciplinarne la chiusura almeno nelle ore in cui erano chiusi gli esercizi commerciali che avevano accesso dall’interno dell’androne comune dello stabile, e ciò al fine di garantire la sicurezza delle proprietà individuali contro il rischio di intrusione di terzi.
Come detto, l’assemblea condominiale deliberò di non chiudere il portone, ma con questa decisione non si è limitata a disciplinare l’uso di una parte comune, come sarebbe accaduto se avesse disposto sull’apertura e chiusura, sia pure con orari diversi da quelli proposti dal condòmino, ma ha completamente negato la chiusura del portone. Così, tale delibera ha, di conseguenza, sottratto il portone di accesso alla sua precipua funzione, che è quella di proteggere le proprietà individuali dal rischio di intrusione di terzi estranei, sostanzialmente inibendo il suo utilizzo fondamentale.
Per i giudici, quindi, non ci sono dubbi: la delibera contestata dal condòmino si pone in contrasto col Codice Civile, in quanto sottrae un bene condominiale alla sua precipua destinazione d’uso, e quindi va annullata.

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