Impianto fotovoltaico sul tetto: necessario lasciare spazio anche gli altri condòmini
Censurata l’opera che nega agli altri un’identica opportunità

Va ridimensionato l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del palazzo se lo occupa totalmente e, quindi, impedisce ad altri una identica opportunità. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza del 17 gennaio 2025 del Tribunale di Trani), chiamati a prendere in esame il contenzioso originatosi in un palazzo a seguito della realizzazione e collocazione abusiva sul tetto, da parte di un condòmino, di un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica a suo esclusivo utilizzo. Decisivo il richiamo al Codice Civile, laddove consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza, ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Poi, quando, sempre Codice Civile alla mano., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà. Tornando alla vicenda oggetto del processo, è emerso che I' impianto fotovoltaico, così come realizzato dal condòmino sul tetto dello stabile, impedisce il pari utilizzo agli altri condòmini, non consentendo loro di effettuare impianti analoghi e, comunque, riservando a ciascuno di essi uno spazio eccessivamente limitato ed insufficiente per permetterne un efficace utilizzo, in ogni caso nettamente inferiore a quello occupato dal condòmino che ha installato l’impianto fotovoltaico. In particolare, il consulente tecnico ha accertato che la presenza dell'impianto fotovoltaico contestato non consente a ciascuno dei rimanenti condòmini dj poter disporre di un'area di superficie utile pari a quella già occupata dall'impianto esistente e, in ogni caso, di un'area di superficie sufficiente a soddisfare le analoghe esigenze degli altri partecipanti al condominio, residuando sulla copertura condominiale uno spazio troppo limitato. In sostanza, la realizzazione dell'impianto contestata pare essere anche in violazione di norme regolamentari quali l'obbligo, imposto a ciascun condòmino, di astenersi dall'usare le parti comuni in modo da impedire o ostacolare il loro uso da parte degli altri condòmini e l'obbligo, a carico del singolo condòmino, di dare notizia all'amministratore condominiale dei lavori intrapresi in relazione alla propria unità abitativa, e, infine, il divieto, prescritto per ciascun condòmino, di apportare qualsiasi modificazione al fabbricato senza la preventiva approvazione dell'assemblea. Tirando le somme, il condòmino deve essere condannato non alla eliminazione dell'impianto, essendo possibile l'uso esclusivo di un bene comune, ma al suo ridimensionamento al fine di consentire il pari uso degli altri comproprietari. E tale riduzione dell'impianto fotovoltaico oggetto di causa deve avvenire fino a concorrenza della porzione di tetto condominiale effettivamente corrispondente alla quota del singolo condòmino, con conseguente liberazione dello spazio comune per le analoghe finalità degli altri condòmini.