Condanna per il foro praticato sul muro provvisorio che blocca accessi abusivi all’immobile IACP
Il muro aveva, osservano i giudici, la specifica funzione di tutelare l’immobile dell’IACP, e quindi esso ne costituiva una parte integrante, funzionale alla sua protezione

Immobile IACP: è danneggiamento anche il foro praticato sul muro provvisorio che blocca accessi abusivi. Questa l’ottica adottata dai giudici (sentenza numero 44708 del 5 dicembre 2024 della Cassazione) per sancire la condanna definitiva di un uomo finito sotto processo per la lesione recata con un atto vandalico alla parete di blocchetti di tufo posizionata al posto della porta per impedire l’accesso abusivo di terze persone. Impossibile escludere il danno arrecato all’edificio destinato ad un uso pubblico. Ricostruito l’episodio verificatosi in provincia di Palermo, l’uomo sotto processo viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di danneggiamento aggravato, cioè compiuto su un edificio destinato ad uso pubblico. Secondo la difesa, però, non c’è stato il danneggiamento di un muro, bensì un foro praticato su una struttura posta a protezione dell’accesso all’immobile e destinata ad essere sostituita, in futuro, dalla porta d’ingresso. Di conseguenza, secondo la difesa, la condotta dell’uomo non ha distrutto o deteriorato l’immobile dello IACP, né lo ha reso in tutto o in parte inservibile. Per i giudici di Cassazione, però, a prescindere dalla definizione che si voglia attribuire a un agglomerato di cemento e mattoni, è lo stesso soggetto a sottolineare che il muro aveva la specifica funzione di tutelare l’immobile dell’IACP, e quindi esso ne costituiva una parte integrante, funzionale alla sua protezione. Va rilevato, dunque, come tale funzione di protezione sia stata neutralizzata dalla condotta dell’uomo che, praticando il foro, ha reso inservibile la barriera opposta agli accessi abusivi. E da ciò discende che l’edificio, da intendersi come l’insieme di tutti i suoi componenti, ivi compresi quelli provvisoriamente realizzati a sua protezione, è stato indubbiamente deteriorato, rendendo inservibile la barriera di mattoni e cemento predisposta quale struttura integrante l’edificio pubblico che avrebbe dovuto proteggere.