Concordato minore per il debitore privo di beni e di redditi: sufficiente l’aiuto economico esterno
In merito all’ipotesi di un apporto di risorse esterne idonee ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile, detta condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando tale apporto costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali
Possibile per il debitore, che è privo di beni o di redditi e che può contare solo su un aiuto economico esterno, ottenere il concordato minore. Questo il punto fermo fissato dai giudici (decreto del 7 novembre 2024 del Tribunale di Avellino), i quali chiariscono che, in merito all’ipotesi di un apporto di risorse esterne idonee ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile, detta condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando tale apporto costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali. Analizzando da vicino lo specifico caso, i giudici osservano che il debitore è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la presentazione della proposta di concordato minore. Ciò perché, innanzitutto, la circostanza che lo scioglimento del pregresso rapporto sociale sia intervenuto da oltre un anno non impedisce l’accesso alla procedura. Accesso che, invece, è precluso al solo imprenditore individuale o collettivo cancellato dal ‘Registro delle imprese’ da oltre un anno, ma non anche al socio illimitatamente responsabile di una società di persone che sia estinta da un analogo arco temporale. Peraltro, in questo caso specifico, il debitore risulta essere titolare di un’attività imprenditoriale successivamente avviata ed attualmente in essere, sicché ha la qualità soggettiva che consente di avvalersi dello strumento di regolazione in esame. Occorre aggiungere che il gestore, nel ricostruire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ha indicato un fatturato di circa 20mila euro annui, mentre il patrimonio personale del debitore è pressoché nullo, non essendo egli intestatario di beni mobili ed immobili e non richiedendo l’attività svolta l’acquisto di beni strumentali, e l’indebitamento complessivo è infine di 180mila euro circa e deriva integralmente dal prestito agevolato contratto dalla società di cui egli era socio accomandatario, soltanto in parte onorato. Inoltre, il soggetto versa in condizione di sovraindebitamento, come comprovato dal rapporto fra i flussi finanziari stimati (circa 20mila euro annui), al netto delle passività derivanti dalla gestione corrente, e l’indebitamento consolidatosi in forza delle pregresse esposizioni, il cui valore distribuito in dodici mensilità imporrebbe di sostenere una rata di circa 15mila euro al mese. Allo stesso tempo, non risulta il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, dovendo includersi in tale categoria l’omissione di informazioni rilevanti, l’occultamento di significative attività e passività, la dichiarazione di attività e passività insussistenti, il compimento di atti pregiudizievoli e suscettibili di impugnazione da parte dei creditori. La proposta di concordato è finalizzata a consentire lo svolgimento, o più esattamente l’avvio virtuoso, della nuova iniziativa imprenditoriale assunta dal debitore, essendo essa ad oggi ostacolata dal peso dei debiti pregressi gravanti sul debitori ed assunti in qualità di socio accomandatario di una società ormai cancellata dal registro delle imprese. Non ricorrono, tuttavia, le condizioni per qualificare la domanda come concordato in continuità aziendale, dovendo estendersi anche alla procedura minore il requisito qualificante, cioè che almeno una parte della soddisfazione del ceto creditorio, benché non prevalente, sia assicurata dai proventi della prosecuzione diretta o indiretta dell’azienda. Nel caso specifico, per contro, l’intero fabbisogno è soddisfatto con la finanza terza versata dal coniuge del debitore in unica soluzione ed entro trenta giorni dall’omologazione. Riguardo, quindi, al requisito relativo all’apporto di risorse esterne idonee ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile, esso è soddisfatto anche quando la finanza terza costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali. Questa conclusione si lascia preferire rispetto ad impostazioni più restrittive, in quanto, secondo i giudici, sul piano letterale, un incremento può esservi anche rispetto ad un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l’incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz’altro apprezzabile, mentre, sul piano sistematico, al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell’intervento di soggetti esterni deve essere consentito l’accesso a forme di esdebitazione alternative, siano esse di tipo negoziale o concordatario o liquidatorio.