Beneficiari della polizza: tutti i soggetti che risultano eredi testamentari

Tuttavia, rimane ferma la libertà, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicarli nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo

Beneficiari della polizza: tutti i soggetti che risultano eredi testamentari

In tema di assicurazione sulla vita, la generica designazione degli eredi testamentari quali beneficiari comporta la loro identificazione con tutti coloro che rivestano tale qualità al momento della morte dello stipulante, e ciò in forza del titolo della astratta delazione ereditaria, con conseguente ripartizione dell’indennizzo in quote uguali tra tutti i beneficiari, salvo che il contraente non abbia provveduto ad indicarli nominativamente o a stabilire diverse proporzioni. Tale principio, richiamato dai giudici (ordinanza numero 28749 del 7 novembre 2024 della Cassazione), costituisce il criterio ermeneutico privilegiato nell’interpretazione del contratto, richiedendo particolare approfondimento motivazionale solo l’eventuale scostamento da esso. Difatti, su tali basi, deve affermarsi che – in assenza di indicazione nominativa degli eredi testamentari beneficiari della polizza – non sussiste un dovere del giudice di motivare, in modo specifico, la scelta di applicare la regola generale, bensì, semmai, quella di discostarsene: ed anche in tal caso, comunque, pur sempre senza necessità di analitiche confutazioni delle contrapposte tesi delle parti, l’una o l’altra potendo rimanere complessivamente assorbita o implicitamente affrontata, ove tanto si ricavi dal complessivo tenore degli argomenti sviluppati. Una tale regola generale, pertanto, funge da criterio ermeneutico privilegiato, nel senso che la pari contitolarità del diritto – anche quanto alle quote – è valida opzione di base o partenza nell’interpretazione del contratto. Ragionando in questa ottica, poi, sul presupposto che la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal Codice Civile, si pone alla stregua di atto inter vivos con effetti post mortem, i giudici chiariscono che la generica individuazione quali beneficiari degli eredi [legittimi o testamentari ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, e ciò in quanto il termine ‘eredi’ viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione. Quindi, quale che sia il titolo della chiamata all’eredità – cioè, sia che si tratti di chiamata diretta ovvero per rappresentazione –, è, per l’appunto, la qualità di erede legittimo, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto. In simili casi, pertanto, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto, sicché, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa, ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Tuttavia, rimane, ovviamente, ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare a quanto previsto dal Codice Civile.

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